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Dal 26 aprile 2012 le imprese che hanno attivato o devono attivare un contratto di apprendistato devono attenersi a quanto previsto dal Testo Unico (D.Lgs. 167/2011) e dalle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, o contratto di rinnovo, cui il datore di lavoro ha scelto di aderire. Da tale data, i contratti di apprendistato professionalizzante possono essere sottoscritti nei soli settori per i quali sia intervenuta apposita regolamentazione (mediante rinnovo del CCNL, ovvero sottoscrizione di accordo interconfederale).
L'attivazione di un contratto di apprendistato, ovvero l'assunzione di un apprendista, segue le regole di base di un rapporto di lavoro subordinato: il datore di lavoro deve inviare la comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego, stipulare un contratto di lavoro in forma scritta ed il piano formativo.
In breve, i passaggi che un imprenditore deve fare sono i seguenti:
1- individuare la tipologia di Apprendistato che si vuole attivare:
In base alle finalità, all’età dell’apprendista (da 15 a 29 anni di età), alla durata massima del contratto (per la componente formativa è generalmente 3 anni, ma fino a 5 anni in casi particolari) e ai soggetti che regolano la formazione (Regione, contratti collettivi, datori di lavoro e enti di formazione), il datore di lavoro può scegliere tra le tre tipologie di apprendistato individuate dal Testo Unico (D.Lgs. 167/11).
Anche i lavoratori in mobilità possono essere assunti come apprendisti, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale (art. 7 co.4 ), purché iscritti nelle liste di mobilità.
Si tratta di una disciplina cd. “speciale” e può essere utilizzata a prescindere dal requisito dell’età anagrafica posseduto dal lavoratore al momento dell’assunzione (Interpello n. 21/2012 MPLS). D’altra parte, se il lavoratore in mobilità è in possesso dei requisiti anagrafici previsti dalle tipologie contrattuali, il datore di lavoro può decidere di procedere con l’assunzione secondo i principi generali dell’apprendistato.
2- individuare il contratto collettivo di settore e attenersi alle regole e procedure in esso indicate in materia di apprendistato:
3- comunicare almeno 1 giorno prima dell'inizio del rapporto di lavoro (data di assunzione) al Centro per l'Impiego competente per territorio, attraverso il sistema informatico SIL, i dati anagrafici della ditta, i dati anagrafici e fiscali del lavoratore, la tipologia di impiego, la mansione (apprendistato), la durata del contratto, l'orario ed il luogo di lavoro, la retribuzione, il livello di inquadramento;
4- redigere il contratto di lavoro in forma scritta, esplicitando la prestazione lavorativa e il piano individuale di formazione. La mancata forma scritta del contratto di per sé non rende nullo il contratto stesso (si dice che ha solo valore probatorio) ma implica una sanzione amministrativa per il datore di lavoro.
Queste le regole che seguono il rapporto puramente lavorativo tra le parti.
Il contratto di Apprendistato prevede però anche altri impegni tra datore di lavoro e apprendista come l'obbligo formativo.
5- sottoscrivere il piano individuale di formazione entro 30 giorni dalla data di assunzione ed individuare il tutor o referente aziendale che dovrà seguire l'apprendista, in base alle norme stabilite dalla contrattazione collettiva.
Il datore di lavoro deve assicurare che l'apprendista riceva un insegnamento adeguato per acquisire conoscenze tecniche idonee per la propria qualifica, ovviamente differenziate in base alle diverse tipologie di contratto applicate.
L'apprendista oltre a tenere in massima considerazione le regole ordinarie del rapporto di lavoro deve ovviamente rispettare gli obblighi formativi e partecipare quindi con assiduità alle iniziative formative promosse dal datore di lavoro.
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